24 Gennaio 2014 - L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, commesse fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato italiano.
A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione.
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all’avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione, entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997.
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.
La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. ( Xagene )
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